Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro

Category: Sicurezza e Prevenzione Incendi

Dal 23 ottobre 2026, l’articolo 42 del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 richiede di considerare nella valutazione dei rischi l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle attività o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori un’informazione e una formazione adeguate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Il decreto adegua la disciplina nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce una disposizione specifica sul rapporto tra IA, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le imprese il punto non è la semplice presenza di un software “intelligente”: occorre capire che cosa il sistema modifica nel lavoro e se tali effetti possono influire sulla salute o sulla sicurezza delle persone.

L’articolo 42 assegna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ruolo di coordinamento delle misure di tutela e promuove l’uso responsabile dell’IA anche come supporto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per i datori di lavoro individua due indicazioni operative centrali:

·  valutare, nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, i sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza;

·  assicurare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Gli effetti da considerare possono essere diretti oppure passare attraverso l’organizzazione del lavoro. Un sistema che assegna compiti o turni, modifica la velocità di una linea, genera allarmi, suggerisce interventi di manutenzione o supporta decisioni operative può cambiare il modo in cui una persona svolge la propria attività. Anche strumenti integrati in macchine, piattaforme o applicativi aziendali meritano una verifica quando producono effetti di questo tipo.

La valutazione dovrebbe partire dalla funzione prevista e dall’uso reale: chi utilizza il sistema, quali lavoratori sono interessati, quali decisioni supporta e quali conseguenze può avere un risultato errato, tardivo o non disponibile. Tra gli aspetti da esaminare possono rientrare:

·  errori, omissioni, falsi allarmi o mancati allarmi, compresa la possibilità che un operatore si affidi eccessivamente al risultato automatico;

·  interazione tra persona e sistema, possibilità di verificare o correggere l’output, gestione del guasto e modalità alternative di lavoro;

·  variazioni di ritmi, carichi, pause, autonomia, assegnazione dei compiti e livello di sorveglianza, con attenzione anche a fatica, stress e carico cognitivo;

·  aggiornamenti del software o del modello, modifiche dei dati e cambiamenti di processo che possano alterare il comportamento del sistema.

Una formazione generica sull’intelligenza artificiale non esaurisce l’obbligo dell’articolo 42. Le persone esposte devono comprendere i rischi specifici legati al sistema adottato, le sue funzioni e i suoi limiti, il significato degli avvisi, le condizioni in cui occorre intervenire e le misure da seguire in caso di anomalia o indisponibilità. I contenuti vanno quindi calibrati sulle mansioni e sulle modalità effettive di utilizzo.

Per avviare una verifica coerente con la norma, l’impresa può:

1.  mappare i sistemi di IA utilizzati o integrati nelle attrezzature e nei software aziendali, precisandone finalità, reparti e persone coinvolte;

2.  verificare se il loro impiego incide su organizzazione, ritmi, attività o decisioni rilevanti per la sicurezza;

3.  integrare, quando necessario, l’analisi nella valutazione dei rischi, considerando anche l’interazione uomo-sistema, gli scenari di errore e le ricadute organizzative;

4.  definire misure di prevenzione, responsabilità, modalità di supervisione e procedure da seguire in caso di guasto o risultato inattendibile;

5.  informare e formare le persone interessate sui rischi specifici e sulle misure adottate, registrando le attività svolte;

6.  monitorare anomalie, segnalazioni, quasi infortuni e cambiamenti del sistema, riesaminando la valutazione quando cambiano uso, configurazione o condizioni di lavoro.

La verifica dovrebbe coinvolgere i soggetti aziendali competenti secondo ruoli e procedure, tra cui datore di lavoro, RSPP, medico competente quando nominato e RLS. È utile coordinare questa analisi con la gestione dei cambiamenti, gli acquisti, la manutenzione e le procedure di emergenza.

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