Simone Tischler2026-08-28T12:47:53+02:00
Lo Smart Working cambia il luogo di lavoro, non le responsabilità
Lo smart working ha ormai smesso di essere un’eccezione emergenziale per diventare una modalità organizzativa stabile in moltissime aziende italiane. Cambiano gli orari, cambiano gli spazi, cambia il modo in cui i team collaborano: ma la normativa è chiara su un punto che troppe imprese ancora sottovalutano. Il datore di lavoro resta responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori anche quando la prestazione si svolge fuori dalla sede aziendale, che sia il salotto di casa, uno spazio di coworking o una postazione temporanea.
Questo significa che l’introduzione o l’estensione dello smart working non è solo una scelta organizzativa: è un evento che impone di verificare se la valutazione dei rischi già in essere in azienda tiene conto in modo adeguato dei rischi connessi al lavoro da remoto. Un Documento di Valutazione dei Rischi che non affronta il lavoro agile è, semplicemente, un documento incompleto.
Il quadro normativo si è appena aggiornato: la Legge 34/2026
Fino a poco tempo fa, il riferimento principale per la sicurezza nel lavoro agile era l’articolo 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore agile un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Dal 7 aprile 2026 il quadro si è fatto più stringente. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha inserito nel Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) il nuovo comma 7-bis all’articolo 3, che colloca esplicitamente gli obblighi informativi sul lavoro agile all’interno del sistema generale di prevenzione e protezione aziendale. Non si tratta di una norma che sostituisce l’articolo 22 della Legge 81/2017, che resta la fonte specialistica in materia: la nuova disposizione lo affianca e lo rafforza, chiarendo che l’informativa sui rischi del lavoro agile è parte integrante degli obblighi generali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08.
Le novità principali che le aziende devono conoscere sono tre.
- Periodicità — l’informativa scritta sui rischi, generali e specifici (legati anche all’uso dei videoterminali e alla modalità di lavoro da remoto), deve ora essere fornita ai lavoratori agili e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale, e non più come adempimento una tantum al momento dell’attivazione dello smart working.
- Contenuto — l’informativa deve essere personalizzata e aggiornabile, capace di trasferire ai lavoratori conoscenze operative reali e non un modulo generico, in coerenza con un impianto normativo che valorizza la partecipazione attiva del lavoratore alla gestione della propria sicurezza.
- Sanzioni — la violazione dell’obbligo informativo è oggi presidiata da una tutela penale anticipata, che non richiede il verificarsi di un infortunio per scattare: le conseguenze previste vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino all’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
In sintesi, ciò che fino a ieri poteva apparire come un adempimento formale, magari gestito con un modulo standard consegnato una volta e mai più aggiornato, è oggi un obbligo strutturato, periodico e sanzionato penalmente. Le aziende che non hanno ancora integrato il proprio DVR con una sezione dedicata al lavoro agile, o che lo hanno fatto anni fa senza più aggiornarlo, sono oggi esposte a un rischio di non conformità concreto.
Perché non basta un modulo generico
Molte aziende affrontano l’obbligo informativo scaricando un facsimile trovato online e facendolo firmare ai dipendenti in smart working. È un approccio che espone a due problemi.
Il primo è di merito: un’informativa realmente conforme deve derivare da un’analisi effettiva delle modalità con cui il lavoro agile viene svolto in quella specifica azienda, non da un testo generico scaricato da internet. La norma chiede un contenuto personalizzato, non un adempimento di facciata.
Il secondo è procedurale: senza un’integrazione strutturata del DVR ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/08, l’informativa consegnata ai lavoratori resta scollegata dal resto del sistema di prevenzione aziendale, e in caso di verifica ispettiva o di infortunio questa discrasia emerge con chiarezza, con conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia sul piano della responsabilità.
Il nostro servizio di integrazione del DVR per lo Smart Working
Per supportare le aziende nella corretta gestione del lavoro agile, Idra propone un servizio dedicato all’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le attività svolte in smart working, costruito per rispondere sia agli obblighi consolidati della Legge 81/2017 sia alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 34/2026.
Il nostro intervento si articola in cinque fasi:
- Ricognizione preliminare delle modalità organizzative adottate dall’azienda: numero di lavoratori coinvolti, mansioni, frequenza e luoghi di svolgimento della prestazione. Questa fase è quella che rende l’informativa successiva realmente personalizzata, come richiesto dalla normativa aggiornata, invece che un documento standard.
- Individuazione e valutazione dei rischi generali e specifici connessi alle attività svolte in smart working, dai rischi legati all’uso prolungato di videoterminali a quelli ergonomici, posturali e da isolamento, fino ai rischi elettrici e ambientali propri della postazione domestica o remota.
- Integrazione del DVR con la sezione dedicata al lavoro agile, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/08, in modo che la valutazione dei rischi aziendale sia effettivamente completa e coerente con le modalità di lavoro realmente adottate.
- Redazione dell’informativa scritta sui rischi generali e specifici da consegnare ai lavoratori agili, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 81/2017 e coordinata con il nuovo articolo 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/08, predisposta per essere aggiornata con cadenza almeno annuale come richiesto dalla Legge 34/2026.
- Predisposizione di un modello di autocertificazione e di una checklist per la verifica, da parte del lavoratore stesso, delle condizioni minime di idoneità della postazione di lavoro: uno strumento semplice ma efficace per rendere concreta la partecipazione attiva del lavoratore alla gestione della sicurezza, in linea con lo spirito della riforma.
Perché intervenire ora
Una valutazione corretta delle modalità di lavoro agile non è solo un adempimento da mettere in regola. È lo strumento che permette di integrare in modo coerente il sistema aziendale di prevenzione e protezione, fornendo ai lavoratori indicazioni chiare sui comportamenti e sulle condizioni di sicurezza da adottare anche al di fuori della sede aziendale.
Da sapere: con l’entrata in vigore della Legge 34/2026 e l’introduzione di sanzioni penali specifiche per la mancata informativa, il tema è passato da una questione di best practice a una questione di conformità normativa immediata, con scadenze periodiche da rispettare e responsabilità dirette per chi non vi provvede.
Le aziende che hanno introdotto lo smart working negli ultimi anni, e in particolare quelle che non hanno mai aggiornato il proprio DVR dopo la sua prima adozione, dovrebbero considerare questa verifica una priorità.
Il nostro team è a disposizione per una prima valutazione della situazione aziendale e per costruire, insieme, un percorso di adeguamento su misura.