Iperammortamento 2026

Il nuovo incentivo per investimenti 4.0, energia e innovazione industriale

Con la firma del decreto attuativo del 4 maggio 2026, il nuovo Iperammortamento entra nella fase operativa e si prepara a diventare il principale strumento agevolativo per gli investimenti industriali del triennio 2026-2028.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, segna un cambio di impostazione rispetto ai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Il beneficio non si traduce infatti in un credito immediatamente compensabile, ma in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili, con effetto sulla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing ai fini IRES e IRPEF.

Si tratta quindi di un incentivo con impatto fiscale progressivo, distribuito lungo il piano di ammortamento del bene. Per le imprese, questo significa che la convenienza dell’agevolazione deve essere valutata non solo in funzione dell’investimento iniziale, ma anche in relazione alla capienza fiscale, alla durata dell’ammortamento, alla pianificazione degli utili e alla strategia complessiva di crescita tecnologica ed energetica.

Il decreto attuativo, attualmente in fase di completamento dell’iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce le regole operative per l’accesso al beneficio, gli obblighi documentali, le modalità di comunicazione al GSE e i principali casi di decadenza.

Investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028

L’Iperammortamento 2026 si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’arco temporale triennale consente alle imprese di pianificare programmi di investimento più ampi, anche articolati su più esercizi, superando la logica annuale che spesso ha caratterizzato i precedenti strumenti agevolativi.
Sono interessati, in particolare, gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, nonché specifici investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fontes rinnovabili per autoconsumo.
L’agevolazione riguarda beni destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rimane quindi centrale il collegamento tra investimento, utilizzo effettivo del bene e attività produttiva svolta in Italia.

Chi può accedere all’Iperammortamento

Possono accedere al beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione aziendale.
L’accesso alla misura è subordinato al rispetto di alcuni requisiti generali. In particolare, l’impresa deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con gli obblighi contributivi e previdenziali. Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Si tratta di condizioni che confermano l’impostazione già presente in altri strumenti agevolativi: l’incentivo fiscale è riconosciuto solo alle imprese che operano in condizioni di regolarità amministrativa, contributiva e normativa.

Beni materiali e immateriali 4.0

Il primo ambito di applicazione dell’Iperammortamento riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi riconducibili agli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026. Gli elenchi riprendono la struttura dei precedenti allegati relativi a Industria 4.0, includendo beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Rientrano quindi macchine, impianti, sistemi automatizzati, soluzioni per il controllo di processo, sistemi interconnessi, software e piattaforme digitali strettamente funzionali all’investimento 4.0.
Condizione essenziale resta l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione non rappresenta un mero adempimento formale, ma deve essere effettiva, documentabile e coerente con l’utilizzo del bene nel processo produttivo.
In questa prospettiva, la valutazione tecnica preliminare assume un ruolo determinante. Prima di procedere con l’investimento è opportuno verificare la riconducibilità del bene agli allegati agevolabili, le caratteristiche tecniche richieste, le modalità di integrazione con i sistemi aziendali e la documentazione che dovrà essere predisposta a supporto della pratica.

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Il secondo ambito di investimento riguarda i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.
Questa componente conferma l’integrazione tra transizione digitale e transizione energetica. L’obiettivo non è soltanto sostenere l’acquisto di tecnologie produttive avanzate, ma anche favorire la riduzione della dipendenza energetica delle imprese e il contenimento dei costi di approvvigionamento.
Per gli impianti fotovoltaici resta necessario prestare particolare attenzione ai requisiti specifici dei moduli, poiché per questi beni permane il vincolo di provenienza europea nei casi previsti dalla disciplina. Per la generalità degli altri beni, invece, il vincolo Made in Europe è stato eliminato, ampliando le possibilità di scelta per le imprese e rendendo più flessibile la pianificazione degli acquisti.

Aliquote di maggiorazione

Il beneficio fiscale è determinato applicando una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, con aliquote decrescenti in funzione dell’ammontare dell’investimento.

Le fasce previste sono le seguenti:

Fascia di investimento

Maggiorazione del costo

Costo fiscalmente ammortizzabile

Beneficio fiscale aggiuntivo

Fino a 2,5 milioni di euro

180%

280% del costo

43,2 % del costo

Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro

100%

200% del costo

24 % del costo

Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro

50%

150% del costo

12% del costo

Oltre 20 milioni di euro

Nessuna maggiorazione

Costo ordinario


Il meccanismo premia in modo più significativo gli investimenti di importo contenuto o medio, concentrando la maggiore intensità agevolativa nella prima fascia.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda il fatto che gli scaglioni sono calcolati su base annuale. Questo consente alle imprese di programmare gli investimenti su più esercizi, ottimizzando la distribuzione temporale dei progetti e la fruizione del beneficio fiscale.

Un beneficio fiscale distribuito nel tempo

A differenza dei crediti d’imposta, l’Iperammortamento non genera un vantaggio finanziario immediato. Il beneficio si manifesta attraverso una maggiore deduzione fiscale nel corso degli esercizi in cui vengono imputate le quote di ammortamento o i canoni di leasing.
Questo aspetto richiede una valutazione economico-fiscale più attenta. La convenienza dell’investimento dipende infatti dalla capacità dell’impresa di utilizzare nel tempo la maggiore deduzione, dalla presenza di reddito imponibile e dalla durata fiscale del piano di ammortamento.
In caso di perdita fiscale, il beneficio non viene perso, ma si riflette nei periodi d’imposta successivi secondo le regole ordinarie. Ciò rende comunque necessario coordinare la scelta dell’investimento con la pianificazione fiscale e finanziaria dell’impresa.

Procedura GSE: comunicazioni e prenotazione del beneficio

L’accesso all’Iperammortamento non è automatico. Il decreto attuativo prevede una procedura telematica tramite la piattaforma del GSE, finalizzata alla prenotazione, al monitoraggio e alla verifica degli investimenti agevolati.

La procedura si articola in più fasi:

  1. Comunicazione preventiva L’impresa trasmette al GSE i dati identificativi del soggetto beneficiario, la tipologia di investimento, l’ammontare previsto, la data stimata di effettuazione e, per i beni 4.0, la data prevista di interconnessione.
  2. Comunicazione di conferma A seguito dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve confermare l’investimento entro il termine previsto, attestando il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.
  3. Comunicazione di completamento Una volta completato l’investimento, l’impresa trasmette la comunicazione finale, corredata dalle informazioni relative all’effettiva realizzazione dell’investimento, all’interconnessione del bene e alla documentazione tecnica e contabile richiesta.
  4. Comunicazioni periodiche di monitoraggio (gennaio e giugno di ogni anno di usufruizione del beneficio) Sono inoltre previste comunicazioni annuali e integrative finalizzate al monitoraggio della spesa e dell’effettiva fruizione del beneficio. Tali adempimenti rendono necessario un presidio documentale continuativo, non limitato alla sola fase iniziale di prenotazione.

Per le imprese, la corretta gestione della procedura GSE diventa quindi un elemento centrale. Errori nella compilazione, ritardi o carenze documentali possono compromettere la fruizione dell’agevolazione o generare criticità in fase di controllo.

Perizia tecnica asseverata obbligatoria

Una delle principali novità operative riguarda l’obbligo di perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti agevolati.
Non è più prevista, secondo l’impostazione del decreto attuativo, la possibilità di ricorrere alla semplice dichiarazione del legale rappresentante per beni di valore contenuto. La perizia deve essere redatta da un professionista abilitato iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato.
La perizia ha la funzione di attestare la sussistenza delle caratteristiche tecniche richieste, la riconducibilità del bene agli allegati agevolabili, l’interconnessione ai sistemi aziendali e la coerenza dell’investimento con i requisiti della misura.
È quindi consigliabile avviare la verifica tecnica già in fase di ordine o di definizione del capitolato, evitando di attendere il completamento dell’investimento. Una valutazione tardiva potrebbe infatti evidenziare criticità difficilmente sanabili, con il rischio di compromettere l’accesso al beneficio.

Certificazione contabile e conservazione documentale

Accanto alla perizia tecnica, il decreto prevede obblighi documentali rafforzati anche sul piano contabile.
L’impresa deve dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta imputazione dei costi agevolabili. A tal fine è richiesta una certificazione contabile, finalizzata ad attestare la corrispondenza tra investimento dichiarato, documentazione di spesa, pagamenti effettuati e registrazioni contabili.
È inoltre necessario conservare tutta la documentazione rilevante, incluse fatture, contratti, ordini, conferme d’ordine, documenti di trasporto, evidenze di pagamento, dichiarazioni del fornitore, documentazione tecnica, schemi di interconnessione, report di collaudo e ogni altro elemento utile a dimostrare la corretta fruizione del beneficio.
La gestione documentale assume quindi un ruolo decisivo. L’impresa deve poter ricostruire in modo chiaro e coerente l’intero percorso dell’investimento, dalla fase di pianificazione fino alla messa in funzione e all’interconnessione.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’Iperammortamento 2026 è compatibile con ulteriori strumenti agevolativi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile e del principio di non sovracompensazione del costo.
Tra le misure potenzialmente cumulabili rientrano, ad esempio, la Nuova Sabatini e il credito d’imposta ZES Unica, ove ne ricorrano i presupposti. Resta invece esclusa la possibilità di cumulare l’Iperammortamento con i crediti d’imposta Transizione 4.0 o Transizione 5.0 riferiti al medesimo bene.
La valutazione della cumulabilità deve essere effettuata caso per caso, considerando la natura dell’investimento, la fonte di finanziamento dell’agevolazione, i massimali applicabili e le eventuali condizioni specifiche previste dai singoli strumenti.

Cause di decadenza

Il beneficio può decadere in presenza di specifiche violazioni o eventi successivi all’accesso alla misura.
Tra i principali casi di decadenza rientrano la cessione del bene agevolato, la destinazione del bene a strutture produttive ubicate all’estero, la mancata conservazione della documentazione obbligatoria, l’assenza dei requisiti tecnici richiesti, la mancata interconnessione o la non veridicità delle informazioni trasmesse.
In caso di decadenza, l’impresa è tenuta alla restituzione del beneficio indebitamente fruito, con applicazione di sanzioni e interessi secondo le disposizioni vigenti.
Per questo motivo, l’Iperammortamento deve essere gestito como un processo strutturato e non come un semplice adempimento fiscale. La corretta impostazione iniziale dell’investimento, la verifica tecnica, la gestione della pratica GSE e il mantenimento dei requisiti nel tempo sono tutti elementi essenziali per ridurre il rischio di contestazioni.

Perché è importante pianificare subito

Il nuovo Iperammortamento rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che intendono investire in tecnologie produttive avanzate, digitalizzazione, automazione, interconnessione e autoproduzione energetica.
Tuttavia, il beneficio richiede una gestione più rigorosa rispetto al passato. Le imprese devono valutare preventivamente l’ammissibilità dei beni, coordinare fornitori e tecnici, predisporre la documentazione necessaria, rispettare le scadenze GSE e assicurare la corretta contabilizzazione dell’investimento.
Una pianificazione anticipata consente di evitare errori, ottimizzare la fruizione fiscale e integrare l’agevolazione all’interno di una strategia industriale più ampia.

Il supporto di Idra Srl

Idra Srl, operante nella gestione integrale di investimenti 4.0 e 5.0 da oltre 10 anni, supporta le imprese nella valutazione tecnica e documentale degli investimenti agevolabili, con un approccio integrato tra competenze ingegneristiche, fiscali e operative. Le attività possono includere:

  • analisi preliminare dell’investimento e verifica di ammissibilità;
  • supporto nella lettura tecnica degli Allegati IV e V;
  • verifica dei requisiti 4.0 e dell’interconnessione;
  • assistenza nella predisposizione della documentazione tecnica;
  • redazione o coordinamento della perizia asseverata;
  • supporto operativo nella gestione della pratica GSE;
  • verifica della documentazione contabile e amministrativa;
  • assistenza in caso di controlli o richieste integrative.

L’obiettivo è accompagnare l’impresa lungo l’intero percorso, dalla fase di pianificazione dell’investimento fino alla corretta fruizione del beneficio fiscale.

Ricapitolando…

L’Iperammortamento 2026 introduce un nuovo quadro agevolativo per gli investimenti industriali, orientato alla digitalizzazione, all’automazione e alla transizione energetica.
Il ritorno alla maggiorazione fiscale del costo di acquisizione richiede però un cambio di approccio: il beneficio non è immediato, ma si sviluppa nel tempo; non è automatico, ma subordinato a comunicazioni, verifiche e documentazione tecnica; non riguarda genericamente ogni investimento, ma solo beni conformi a specifici requisiti.
Per le imprese interessate, il primo passo è quindi una valutazione preventiva dell’investimento, finalizzata a verificare ammissibilità, convenienza, tempi, obblighi documentali e modalità di accesso.
Una corretta impostazione iniziale può fare la differenza tra un investimento semplicemente realizzato e un investimento realmente agevolabile.