Simone Tischler2026-07-29T10:12:42+02:00
Il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo per la disciplina dei gas fluorurati a effetto serra. Alle nuove limitazioni tecniche previste dal Regolamento (UE) 2024/573 si sono aggiunte, in Italia, disposizioni penali che possono coinvolgere sia le persone fisiche sia le imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dal 23 luglio 2026 sono cambiati inoltre i riferimenti utilizzati per disciplinare le modalità di controllo delle perdite.
Le aziende devono quindi verificare non soltanto che gli interventi di manutenzione siano effettuati da imprese certificate, ma anche:
- quali refrigeranti sono presenti negli impianti;
- se tali refrigeranti possono ancora essere utilizzati;
- se gli acquisti di nuove apparecchiature rispettano i divieti in vigore;
- se le procedure interne richiamano riferimenti normativi ancora validi;
- se il sistema di controllo è adeguato anche rispetto ai rischi penali e alla responsabilità dell’ente.
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il divieto di utilizzo dei gas ad alto GWP nella manutenzione:
La prima novità operativa ha riguardato gli impianti di condizionamento e le pompe di calore.
Dal 1° gennaio 2026 è vietato utilizzare gas fluorurati elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2024/573 con un potenziale di riscaldamento globale – GWP – pari o superiore a 2.500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento e delle pompe di calore.
Il divieto interessa, in particolare, l’impiego di refrigerante vergine durante:
- rabbocchi;
- riparazioni;
- sostituzioni di componenti;
- ricariche successive a una perdita;
- manutenzioni straordinarie.
Fino al 1° gennaio 2032 possono continuare a essere utilizzati, alle condizioni stabilite dal Regolamento:
- gas rigenerati con GWP pari o superiore a 2.500, purché correttamente identificati ed etichettati;
- gas riciclati recuperati dalle apparecchiature, utilizzati dall’impresa che ha effettuato il recupero oppure dall’impresa per conto della quale il recupero è stato eseguito.
La deroga non deve essere interpretata come una possibilità generalizzata di continuare a utilizzare qualsiasi gas ad alto GWP. L’azienda deve poter dimostrare l’origine del refrigerante, la corretta qualificazione come gas riciclato o rigenerato e il rispetto delle condizioni previste.
Dal 2 giugno 2026 è in vigore la nuova disciplina penale italiana:
La novità italiana più rilevante è stata rappresentata dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026 in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.
Il decreto introduce uno specifico reato relativo alla produzione e al commercio dei gas fluorurati a effetto serra. Chi abusivamente produce, importa o esporta F-Gas, miscele, prodotti, apparecchiature o parti di apparecchiature che li contengono o dipendono da tali gas è punito con:
- arresto da sei mesi a un anno;
- oppure ammenda da 10.000 a 150.000 euro.
Chi abusivamente immette sul mercato, utilizza o rilascia tali sostanze, prodotti o apparecchiature è punito con:
- arresto da due a sei mesi;
- oppure ammenda da 1.000 a 50.000 euro.
F-Gas e responsabilità dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. n. 81/2026 modifica anche l’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. In relazione ai nuovi reati riguardanti le sostanze ozono-lesive e i gas fluorurati può essere applicata all’ente una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. La gestione degli F-Gas entra quindi direttamente nel sistema di prevenzione dei reati ambientali. Le organizzazioni dotate di un Modello organizzativo 231 dovrebbero verificare l’adeguatezza di:
- mappatura dei rischi ambientali;
- protocolli per acquisto e gestione dei refrigeranti;
- qualifica di installatori e manutentori;
- verifiche su importazioni e immissione sul mercato;
- gestione delle perdite e dei rilasci;
- flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza;
- audit e controlli periodici.
Anche le imprese prive di un Modello 231 dovrebbero valutare l’opportunità di introdurre presidi organizzativi proporzionati al rischio.
Dal 23 luglio 2026 sono cambiati i riferimenti per il controllo delle perdite
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444, pubblicato il 3 luglio 2026 ed efficace dal 23 luglio 2026, ha abrogato:
- il Regolamento (CE) n. 1497/2007, relativo ai controlli delle perdite nei sistemi fissi di protezione antincendio;
- il Regolamento (CE) n. 1516/2007, relativo ai controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore.
La Commissione europea ha ritenuto queste disposizioni superate dall’evoluzione della normativa e dalle metodologie aggiornate di controllo ormai applicate nel settore. I due regolamenti vengono abrogati senza essere sostituiti da un nuovo regolamento contenente una procedura tecnica unica.
Il 2026 rende necessario passare da una gestione basata sulle singole manutenzioni a un sistema strutturato di governo degli F-Gas. Conoscere gli impianti, anticipare i divieti, verificare i fornitori e documentare i controlli è oggi indispensabile per prevenire sanzioni, sequestri, fermi impianto e possibili procedimenti penali.