È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’interno del 14 luglio 2015 concernente le “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”. Il Decreto riguarda tutte le attività esistenti alla data del 23 agosto 2015.
Viene dunque approvata una nuova regola tecnica di prevenzione incendi aggiornando le disposizioni del Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e semplificando i requisiti antincendio per le strutture che hanno un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Le disposizioni del nuovo Decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di:
- alberghi;
- motel;
- villaggi-albergo;
- villaggi turistici;
- esercizi di affittacamere;
- case ed appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici;
- ostelli per la gioventù;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi alpini.
Per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto inferiore ai 25, vengono comunque richiesti dei requisiti minimi in materia antincendio come indicato dal D.M. 09/4/1994 e dal D.M. 06/10/2003.
Obiettivo della norma: scopo primario della regola tecnica inserita nel decreto è quello di raggiungere gli obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. La regola contiene molte indicazioni: dalle caratteristiche costruttive alle misure per l’evacuazione, dai mezzi di estinzione degli incendi alla gestione della sicurezza.
Le disposizioni semplificative della normativa di prevenzione incendi si applicano:
- alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio;
- alla ristrutturazione o all’ampliamento, limitatamente alle parti interessate all’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50 %.
Attività da svolgere: tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell’emergenza, si dovrà prevedere:
- l’installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’attività alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell’edificio non destinati ad attività alberghiera;
- predisposizione di un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio.
Modalità e tempi: Tra le disposizioni finali viene indicato che, con riferimento all’attuazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi – previsto dal decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni – “alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni”.