Simone Tischler2026-07-22T09:35:24+02:00
Il progressivo aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore impone alle imprese di affrontare lo stress termico come un rischio professionale specifico. Non riguarda soltanto chi lavora all’aperto: reparti produttivi, magazzini, officine, impianti, cucine industriali e ambienti chiusi non climatizzati possono raggiungere condizioni incompatibili con la sicurezza dei lavoratori.
Quando la temperatura aumenta, il problema non si limita alla percezione di discomfort. L’organismo deve disperdere il calore prodotto dall’attività fisica e assorbito dall’ambiente. Umidità elevata, irraggiamento, scarsa ventilazione, superfici calde, ritmi di lavoro intensi e utilizzo di indumenti o DPI poco traspiranti possono compromettere questo equilibrio.
Le conseguenze possono evolvere rapidamente:
- disidratazione e perdita di sali minerali;
- crampi e sincope da calore;
- riduzione dell’attenzione, della coordinazione e della capacità decisionale;
- esaurimento da calore;
- colpo di calore, con alterazione dello stato di coscienza e possibile pericolo di vita.
Il Ministero della Salute evidenzia che il caldo può determinare effetti progressivi, dalla riduzione delle capacità fisiche e cognitive fino a condizioni che richiedono il ricovero ospedaliero. La diminuzione dell’attenzione rappresenta inoltre un fattore indiretto di rischio: durante un’ondata di calore possono aumentare errori operativi, cadute, urti, incidenti nella conduzione di mezzi e macchine e comportamenti non corretti durante attività pericolose.
La valutazione del rischio caldo è un obbligo del datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e di aggiornare la valutazione quando cambiano le condizioni di lavoro o emergono nuovi elementi significativi. Il microclima rientra inoltre tra gli agenti fisici disciplinati dal Titolo VIII del decreto.
Non è quindi sufficiente prevedere genericamente la disponibilità di acqua o raccomandare ai lavoratori di “fare attenzione”. L’azienda deve essere in grado di dimostrare di avere:
- identificato aree, mansioni e lavorazioni maggiormente esposte;
- considerato temperatura, umidità, irraggiamento, ventilazione e carico fisico;
- valutato l’aggravio termico prodotto dai DPI;
- definito soglie di attenzione e modalità di attivazione delle misure;
- organizzato pause, rotazioni, turni e aree di recupero;
- formato lavoratori, preposti e addetti al primo soccorso;
- predisposto una procedura per la gestione delle emergenze.
In Veneto nuove indicazioni anche per gli ambienti chiusi: Con la DGR n. 568 del 16 giugno 2026, la Regione del Veneto ha recepito le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Le indicazioni non interessano esclusivamente il lavoro all’aperto, ma anche le lavorazioni svolte in ambienti chiusi non climatizzati le cui condizioni termiche siano influenzate dal clima esterno. Le ordinanze regionali n. 58 e n. 71 del 2026 hanno inoltre introdotto misure contingibili per alcuni settori particolarmente esposti, tra cui agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave.
Per le imprese manifatturiere, logistiche e di servizi, anche quando non direttamente destinatarie dei divieti previsti dalle ordinanze settoriali, le linee regionali costituiscono un riferimento tecnico-organizzativo rilevante per dimostrare l’adeguatezza delle misure adottate.
Perché una normale indagine microclimatica può non essere sufficiente: Una misurazione effettuata in una giornata con condizioni climatiche ordinarie rappresenta una fotografia del momento. Non consente necessariamente di valutare ciò che accade durante un’ondata di calore, un guasto alla climatizzazione o una fase produttiva particolarmente gravosa. Anche gli indici PMV e PPD, utilizzati per valutare il comfort negli ambienti moderati, non sono sempre adeguati a rappresentare il rischio sanitario acuto da calore.
Nelle condizioni più critiche può essere necessario integrare la valutazione con:
- monitoraggi di temperatura e umidità nei reparti;
- analisi del carico metabolico delle mansioni;
- valutazione del vestiario e dei DPI;
- indice WBGT – Wet Bulb Globe Temperature;
- metodologie più approfondite, come il modello PHS;
- dati previsionali territoriali e piattaforma Worklimate.
Il sistema Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR, utilizza l’indice WBGT, che tiene conto in modo combinato di temperatura, umidità, ventilazione e radiazione solare.
Dalla valutazione al Piano Caldo aziendale
Una corretta gestione non può essere affidata a decisioni improvvisate nel momento in cui la temperatura diventa critica. È necessario predisporre preventivamente un Piano Caldo aziendale, attivabile in funzione delle condizioni previste o rilevate. Il piano dovrebbe definire almeno quattro livelli operativi:
Condizioni ordinarie: Manutenzione preventiva degli impianti, disponibilità di acqua, informazione dei lavoratori e verifica dei sistemi di ventilazione e climatizzazione.
Livello di attenzione: Controllo giornaliero delle previsioni, verifica delle temperature interne, incremento delle pause e sorveglianza reciproca tra i lavoratori.
Livello di allarme: Rimodulazione dei turni, riduzione del carico fisico, sospensione delle attività più gravose nelle ore critiche e utilizzo di aree fresche di recupero.
Livello di emergenza: Riduzione o sospensione delle lavorazioni quando le misure disponibili non consentono di mantenere il rischio entro condizioni accettabili, attivazione delle procedure di primo soccorso e rivalutazione prima della ripresa.
Le soglie non devono essere basate esclusivamente sulla temperatura dell’aria. Anche valori inferiori a 35 °C possono risultare critici in presenza di elevata umidità, esposizione solare, DPI impermeabili, attività fisica intensa o calore generato dal processo.
Riduzione o sospensione del lavoro e integrazione salariale
Quando le condizioni termiche non possono essere controllate mediante misure tecniche e organizzative, può rendersi necessario ridurre o sospendere temporaneamente le attività. L’INPS prevede la possibilità di richiedere l’integrazione salariale per caldo eccessivo. Sono generalmente considerate rilevanti temperature superiori a 35 °C, ma può essere valutata anche la temperatura percepita e la concreta modalità di svolgimento del lavoro. In presenza di un’ordinanza della pubblica autorità è prevista una specifica causale per la sospensione o riduzione dell’attività. Per sostenere adeguatamente la richiesta è importante conservare:
- bollettini meteorologici e dati Worklimate;
- misure interne di temperatura, umidità e WBGT;
- descrizione delle lavorazioni e dei DPI utilizzati;
- check-list e decisioni assunte dal responsabile;
- evidenza delle misure preventive già attuate;
- reparti, lavoratori e ore interessati dalla sospensione;
- eventuali ordinanze applicabili;
relazione tecnica coerente con la domanda presentata