D. LGS. N.196 DEL 08/11/2021 NOVITA’ PLASTICHE MONOUSO

Category: Ambiente / Acustica, News

Dal 14 gennaio 2022 scatta la stretta sulla plastica monouso.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana. La nuova disciplina invertirà le crescenti tendenze di consumo e contribuirà a promuovere la transizione del nostro Paese verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali sostenibili.

La Direttiva SUP vieta l’immissione sul mercato UE di alcuni prodotti monouso in materiale plastico e di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile, una volta esaurite le scorte. Si tratta in particolare di posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso.

Rispetto alla Direttiva UE, il decreto italiano introduce delle deroghe per:

  • i rivestimenti in materiale plastico presenti in quantità inferiore al 10% del peso dell’articolo (es. i bicchieri di carta con una piccola quota di plastica), che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti
  • gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard europei (UNI EN 13432 o UNI EN 14995) prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (60% dal 1° gennaio 2024) in alcuni casi specifici

Sono stabilite alcune importanti restrizioni che, a partire dal 14 gennaio 2022 ed entro il 2026, gradualmente imporranno un divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte B dell’Allegato al decreto nonché dei prodotti di plastica oxo-degradabile. Nello specifico stiamo parlando di piatti, posate, tazze o bicchieri e relativi tappi e coperchi, bastoncini cotonati ed infine, contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti, qualora quest’ultimi soddisfino congiuntamente i seguenti criteri:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o d’asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

La messa a disposizione sul mercato nazionale di tali prodotti è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, sempre che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ad eccezione dell’immissione sul mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile – certificato come conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 – con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, solamente in alcuni casi specifici tra i quali preme segnalare le circostanze che vedono la presenza di elevato numero di persone (convegni, feste, congressi) ovvero in rapporto alla particolare tipologia di alimenti o bevande.

A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’Allegato al decreto, i cui tappi e coperchi sono di plastica – ossia i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi – possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

Le bottiglie per bevande di plastica e relativi tappi e coperchi a partire dal 2025, devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’Allegato al decreto verrà immesso sul mercato, recando sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili. La marcatura ha la funzione di informare i consumatori su:

a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

L’immissione sul mercato dei prodotti di plastica interessati è punita con sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, applicabili anche nel caso di prodotti con caratteristiche difformi o privi dei requisiti di marcatura. L’importo è aumentato fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. La sanzione per i produttori che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai sistemi EPR è di 5.000 euro.

I Tecnici di IDRA Srl sono a disposizione per supportarti nella fase di adeguamento alla nuova normativa!

Share this post