Attivazione catasto regionale impianti termici – DGRV 2569 del 2014

Categoria: Ambiente / Acustica

Dal 2 Gennaio 2015 si rende operativo il registro CIRCE (Catasto Impianti e Rapporti di Controllo Efficienza energetica), che dovrà essere utilizzato per la registrazione del libretto d’impianto e la trasmissione, ove previsto, del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Entro il 31 Dicembre 2015 dovrà essere registrato nel catasto CIRCE il primo rapporto di efficienza energetica, e successivamente mediante le periodicità previste.

Impianti soggetti alla registrazione nel CIRCE

Sono soggetti alla registrazione nel seguente catasto, tutti gli impianti termici con qualunque potenzialità e installati negli edifici aventi qualsiasi destinazione d’uso. Per impianto termico si intende l’impianto destinato alla climatizzazione invernale o estiva degli edifici con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Soggetti tenuti ad effettuare la registrazione dell’impianto termico nel CIRCE

– Impresa installatrice (nel caso di nuova installazione)

– Impresa manutentrice (per impianti già esistenti non registrati)

I compiti di dette imprese sono:

– Effettuare la compilazione del libretto d’impianto nel catasto

– Aggiornare il libretto d’impianto a seguito di manutenzioni

– Se previsto, trasmettere il controllo di efficienza energetica

Obblighi del responsabile dell’impianto termico (proprietario, amministratore di condominio, terzo responsabile …)

– Far eseguire il controllo e la manutenzione degli impianti termici (con periodicità secondo le istruzioni tecniche, in mancanza di istruzioni da parte del fabbricante attenersi alle disposizioni previste dalle normative UNI e CEI)

– Far eseguire il controllo di efficienza energetica (in occasione degli interventi di manutenzione, all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, nel caso di sostituzione di apparecchi del sottosistema, nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica e secondo le temporalità previste per tipologia d’impianto)

Sanzioni

Il mancato rispetto di quanto previsto comporta sanzioni amministrative:

– Da 500 € a 3000 € nei confronti del proprietario, conduttore, amministratore di condominio e del terzo responsabile)

– Da 1000 € a 6000 € nei confronti dell’impresa impiantistica

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