Dal 29 luglio 2015 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Cos’è: la direttiva Seveso III è il risultato dell’aggiornamento della direttiva 96/82/CE (Seveso II), in cui sono stati inseriti i diktat del nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche – il regolamento CLP entrato completamente in vigore dal 1 giugno 2015 – e degli aggiornamenti acquisiti dalle esperienze con le precedenti direttive Seveso.
Al suo interno: la Seveso III contiene diverse modifiche della normativa comunitaria relativa agli incidenti importanti:
- nuove definizioni e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva ed attività escluse;
- adeguamento dell’Allegato I al regolamento CLP (reg. 1272/2008/CE), nuove sostanze e modifiche di soglia;
- introduzione di procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga” per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- nuove disposizioni e tempistiche relative a politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione, incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni.
Per l’Italia: per ciò che concerne il recepimento italiano della norma, il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 reca l’“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
Di seguito le principali novità contenute nel nuovo D.Lgs. 105/2015:
- classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose, in accordo al Regolamento CLP n. 1272/2008/CE;
- previsione di una specifica procedura per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4);
- obbligo del gestore di dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo l’adozione di tutte le misure di cui al D.Lgs. in esame (art. 12);
- migliore accesso dei cittadini all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali, sui comportamenti in caso di incidente e un’efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante (artt. 23, 24, 25 e 26);
- rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 27);
- definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (art. 30 e allegato I);
- abrogazione diversi altri decreti, tra cui anche il D.Lgs. 334/1999 – Seveso II (art. 33);
- introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- introduzione di procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall’art. 31 e contenute nell’allegato L.
Siamo a Vs. disposizione per analizzare la situazione della Vs. Azienda rispetto alle disposizioni del nuovo Decreto e per assisterVi nelle azioni di adeguamento necessarie. Su richiesta possiamo inoltre fornire un compendio completo della nuova Seveso Ter (di nostra recentissima elaborazione) completo di analisi dettagliata degli adempimenti e raffronto con precedente decreto.
In allegato al seguente link il testo ufficiale del D. Lgs. 105/2015 – Seveso Ter