La classificazione dei rifiuti come da linee guida del SNPA

Categoria: Ambiente / Acustica, News

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e il Ministero della transizione ecologica hanno approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti: il documento è divenuto dunque giuridicamente vincolante.

Il documento introduce gli schemi di sintesi e di spiegazione per l’attribuzione dei codici EER e la valutazione della pericolosità del rifiuto, affiancando un nuovo obbligo rilevante per il produttore di rifiuti: tutto il processo di classificazione del singolo rifiuto deve essere formalizzato, quindi messo per iscritto, con la produzione di due documenti, la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.

Classificazione dei rifiuti
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Di fatto la procedura di classificazione rifiuti non cambia e segue i seguenti passaggi:

  1. effettuare la verifica preventiva dell’applicabilità della normativa di gestione rifiuti;
  2. identificare, all’interno dell’Elenco europeo, il pertinente codice EER da attribuire al rifiuto;
  3. stabilire se il rifiuto è non pericoloso, pericoloso o ricadente tra le voci a specchio. Nel caso di rifiuto non pericoloso, l’attribuzione del codice conclude la classificazione. Nel caso di rifiuto pericoloso, l’ultimo passaggio consiste nell’individuazione delle caratteristiche di pericolo (HP). Mentre nel caso di rifiuti con voci a specchio, è necessario indagare le possibili sostanze pericolose contenute per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto. Nel primo caso si dovrà poi procedere all’indicazione delle caratteristiche di pericolo (HP).

Le novità introdotte sono la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.

La relazione tecnica è un fascicolo contenente:

  1. la descrizione chiara dei vari passaggi della procedura di classificazione del rifiuto;
  2. tutta la documentazione utilizzata per arrivare alla classificazione tra cui le schede di sicurezza, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, indicazione dei metodi analitici utilizzati, risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, certificati analitici e giudizio di classificazione.

Il giudizio di classificazione, invece, è distinto della analisi e dalla relazione tecnica, redatto sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati. La lettura dello schema di contenuto del giudizio di classificazione lascia spazio perché lo stesso sia emanato dal laboratorio ma distintamente dai report analitici. Per dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovranno essere allegati:

  • il verbale di campionamento;
  • i report/rapporti di prova dei test eseguiti;
  • la documentazione delle analisi chimiche.

La classificazione dei rifiuti in urbani e speciali

Le linee guida SNPA non entrano nel merito della distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, che resta definita dal Testo Unico Ambientale secondo i seguenti criteri definiti dall’ art. 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. 152/06:

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono rifiuti speciali, secondo l’art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/06:

  1. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando la possibilità di classificazione come sottoprodotto;
  3. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
  4. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
  5. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
  6. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
  7. i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli ricadenti nel rifiuto urbano;
  9. i veicoli fuori uso.

La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali non incide sull’applicazione delle linee guida di classificazione rifiuti del SNPA, che sono volte alla corretta attribuzione del codice EER e alla valutazione della pericolosità del rifiuto.

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