Con il Decreto direttoriale Mite 9 agosto 2021, n. 47 “Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti – Articolo 184, comma 5, D.lgs. 152/2006”, il legislatore ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte e deliberate dal Consiglio SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) con Delibera n.105/2021.
Il documento sopra citato è suddiviso in 4 capitoli:
- il primo è un’introduzione che riprende i principali riferimenti normativi e le linee guida tecniche sulla classificazione dei rifiuti;
- il secondo definisce l’approccio metodologico e gli schemi sintetici per la procedura di classificazione dei rifiuti;
- il terzo individua i criteri per l’attribuzione del codice europeo dei rifiuti e ripropone degli esempi di classificazione di alcune particolari tipologie di rifiuti;
- il quarto chiarisce i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo.
Uno dei capitoli ad elevato impatto è il 2.1 che descrive la procedura di valutazione di pericolosità di un rifiuto mediante le seguenti fasi:
- Fase 1: la prima operazione consiste nel verificare se sia effettivamente applicabile la normativa sui rifiuti o se si debbano applicare altre normative specifiche come ad esempio quella dei sottoprodotti, emissioni in atmosfera, acque di scarico, etc.
- Fase 2: consiste nell’individuazione, all’interno dell’Elenco europeo dei rifiuti, del pertinente codice da attribuire al rifiuto secondo uno specifico ordine di precedenza e sulla base del processo di origine del rifiuto.
- Fase 3: le voci a specchio devono essere sottoposte a ulteriori valutazioni al fine di individuare il pertinente codice dell’Elenco europeo dei rifiuti.
Al capitolo 2.2 è definita la procedura necessaria per l’attribuzione del codice europeo dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo mediante le seguenti attività:
- Individuazione del ciclo produttivo e sua caratterizzazione. Individuazione del ciclo produttivo di origine del rifiuto, analisi delle caratteristiche dei diversi flussi di materiali/reagenti/additivi utilizzati nel processo produttivo e delle caratteristiche dei prodotti da questo generati (mediante schede di sicurezza) nonché, nel caso di impianti di gestione dei rifiuti, dei vari flussi di rifiuti in ingresso. Individuazione delle varie fasi del processo e delle reazioni/interazioni/trasformazioni che in esso hanno luogo. Effettuazione di bilanci di massa.
- Definizione dei flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo. Individuazione e quantificazione, mediante bilanci di massa, dei flussi di rifiuti generati nelle differenti fasi del processo.
- Individuazione delle possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze pericolose. Identificazione, sulla base delle conoscenze acquisite nelle precedenti fasi, di tutte le sostanze pericolose che potrebbero potenzialmente essere contenute in ciascun rifiuto.
- Classificazione delle sostanze pericolose. Individuazione della classificazione prevista dalla normativa CLP per ciascuna sostanza pericolosa potenzialmente presente nel rifiuto e attribuzione, a ciascuna sostanza, della specifica indicazione e classe di pericolo.
- Verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo. Verifica, per effetto della presenza delle varie sostanze pericolose e della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo a seguito del superamento dei limiti di concentrazione fissati dalla normativa o in virtù degli esiti dei test effettuati direttamente sul rifiuto (ad esempio, test di infiammabilità, esplosività, ecc.).
- Altre informazioni. Acquisizione e descrizione di ogni altra informazione utile ai fini della classificazione del rifiuto;
- Attribuzione del codice dell’elenco europeo. Nel caso di un rifiuto pericoloso, si procederà ad indicare anche la/le caratteristica/che di pericolo.
Le suddette attività vanno riportate in modo chiaro ed esaustivo in una specifica relazione tecnica che deve essere corredata da tutta la documentazione utilizzata tra cui, ad esempio: schede di sicurezza, risultati delle caratterizzazioni attuate nell’ambito delle attività di monitoraggio del processo da cui si genera il rifiuto, report fotografici, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, indicazione dei metodi analitici utilizzati, risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, ovvero certificati analitici, giudizio di classificazione, ecc. Da quanto sopra esposto si evince che la conformità normativa sulla classificazione dei rifiuti, che ricordiamo essere in capo al produttore come previsto dall’Allegato D del D.Lgs. 152/06, viene garantita anche dalla Relazione Tecnica.
La relazione tecnica deve essere corredata da un “giudizio di classificazione” che deve, , essere redatto da un “professionista abilitato”. Le linee guida non specificano, tuttavia, il tipo di abilitazione né la categoria professionale. Il decreto descrive il giudizio di classificazione come un “documento a sé stante (rispetto alla relazione tecnica), redatto sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati. Allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovrebbero accompagnarsi il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche”.
Relativamente alle schede di sicurezza si riporta parte del testo del decreto “L’individuazione del ciclo produttivo di origine del rifiuto, analisi delle caratteristiche dei diversi flussi di materiali/reagenti/additivi utilizzati nel processo produttivo e delle caratteristiche dei prodotti da questo generati (mediante la consultazione delle schede di sicurezza) nonché, nel caso di impianti di gestione dei rifiuti, dei vari flussi di rifiuti in ingresso. Individuazione delle varie fasi del processo e delle reazioni/interazioni/trasformazioni che in esso hanno luogo;”
La consultazione delle Schede di Sicurezza aggiornate è quindi un obbligo per il soggetto responsabile della classificazione dei rifiuti. La non disponibilità delle schede di sicurezza o la disponibilità di versioni obsolete delle stesse rappresenta una condizione critica che non può permettere la corretta classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.
A tal proposito si ricorda che il vecchio Regolamento 2015/830 è stato sostituito dal Regolamento 2020/878, entrato in vigore il 1 gennaio 2021. Tale aggiornamento, che rivede completamente la forma e la sostanza della redazione delle schede, prevede che per i prodotti già immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2021, e quindi accompagnati da Schede di Sicurezza obsolete, venga concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 al fine di adeguarsi alle nuove diposizioni. Ovviamente per i prodotti immessi successivamente le schede dovranno essere già adeguate al nuovo Regolamento.