Possono accedere agli aiuti messi a disposizione dal Fondo per la transizione energetica nel settore industriale tutte le imprese ritenute esposte a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
Le misure finanziare di aiuto di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.466 del 12 novembre 2021 per i costi sostenuti nell’anno 2020 sono concesse alle imprese che operano nei settori dell’allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04).
L’intensità massima dell’aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sarà superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ETS del 2012.
Gli aiuti concessi nell’ambito di questo regime non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE né con altre forme di finanziamento dell’Unione europea per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta un’intensità dell’aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle linee guida ETS del 2012.
Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9.00 del giorno 9 marzo 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 23 marzo 2022.
Per le annualità comprese tra il 2021 e il 2030 si farà riferimento invece alle imprese che operano nei settori elencati nell’allegato I delle Linee Guida ETS della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04).
L’intensità massima dell’aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario a partire dal 2021, non sarà superiore al 75%, come previsto al paragrafo 27 degli orientamenti ETS del 2021.
Conformemente con quanto disposto ai punti da 33 a 35 degli orientamenti ETS del 2021, gli aiuti sono cumulabili:
a) con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base alla presente sezione.
Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un’intensità dell’aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione.
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