Con Decreto del 12 maggio 2021 il Ministero della Transizione ecologica definisce e dettaglia compiti e funzioni della figura del Mobility Manager, una figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone
Mobility Manager: chi è e cosa fa? Il Mobility manager è una nuova figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile.
Qual è la sua finalità in azienda? Consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, attraverso l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.
Quanti tipi di Mobility manager esistono?
Il Decreto, all’articolo 2 distingue:
a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
b) «mobility manager d’area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile; lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Compiti del Mobility Manager
Si tratta di una figura specializzata nella gestione della domanda e nella promozione della mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. Identifica inoltre il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente (vedi sotto).
I Mobility Manager (aziendale e d’area) si occupano di (art.6):
a) promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
b) supporto all’adozione del PSCL;
c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
d) verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.
Funzioni del Mobility Manager aziendale
Il Mobility manager aziendale assolve le seguenti funzioni:
a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
c) promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
d) supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire
- l’intermodalità;
- lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali;
- l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico;
- lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.
Requisiti del Mobility manager aziendale e d’area
Il Mobility Manager aziendale e il Mobility Manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Cos’è il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)
Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Viene previsto all’art.3 del Decreto 12 maggio 2021 ed è stato regolamentato con DM del 4 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica che ha così dettato specifiche. Sul sito del Ministero è stato pubblicato anche il Decreto inter-ministeriale (MiMS-MiTE 4 agosto 2021 con le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”. I piani di spostamento casa-lavoro sono finalizzati anche a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. I piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi al Mobility manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili.È finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato eindividua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore:
- sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;
- delle loro esigenze di mobilità;
- e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.
Definisce i benefici conseguibili, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di:
- tempi di spostamento,
- costi di trasporto
- e comfort di trasporto,
- per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta,
- in termini economici e di produttività,
- per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
Quando adottare il PSCL? In base all’art.4 del Decreto, il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni viene trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.
Quando il PSCL è obbligatorio nelle imprese e le pubbliche amministrazioni (art.3)?
- con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia (si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale)
- ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti
sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.
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