La Legge Europea 2014 n. 115 del 29/7/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015, modifica il testo dell’art. 88 del D. Lgs. 81/08 in riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Viene cancellata una modifica che era stata introdotta dal “Decreto del fare”, D.L. 21/06/2013, n. 69 in relazione al campo di applicazione(art. 88)del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. Il testo violava la Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri del 24 giugno 1992: la variazione riguardava le misure di salute e sicurezza che, con il “Decreto del fare”, si estendeva anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili.
Con la cancellazione della modifica del “Decreto del fare”, cambia la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del Testo Unico.
– versione introdotta, e ad oggi cancellata, dal Decreto del Fare: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI
– versione attuale adottata con la Legge Europea 2014 n. 115 del 29/7/2015: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
Tramite questa variazione si torna sostanzialmente al testo precedente alle modifiche del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69.