Emissioni in atmosfera: presentazione della relazione sulle sostanze pericolose (CMR e SVHC) e fattibilità di sostituzione entro il 28/08/21

Category: Ambiente / Acustica, News

Il Decreto Legislativo n°102/2020 ha introdotto l’obbligo per i Gestori di impianti e installazioni di trasmettere periodicamente una Relazione alle Autorità competenti in caso di utilizzo di determinate sostanze nei cicli produttivi (CMR e SVHC), da cui originano le emissioni in atmosfera.

La normativa prevede la riduzione delle emissioni di sostanze classificate come:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
  • classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento CE 1907/2006.

La Relazione deve analizzare la disponibilità di alternative a tali sostanze, deve considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di queste sostanze.

La prima Relazione deve essere inviata all’Autorità competente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 agosto 2021 e ripetuta ogni 5 anni.

Quindi entro il 28/08/2021 tutti i Gestori degli impianti con autorizzazione sono obbligati, ai sensi del D.Lgs. 102/2020, a fare una verifica delle sostanze “classificate” emesse in atmosfera e, se presenti, produrre una relazione con le valutazioni sulla possibilità di sostituire tali sostanze o le motivazioni tecniche ed economiche che impediscono attualmente la sostituzione. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro (articolo 279, comma 3, D. Lgs. n. 152 del 2006).

Il legale rappresentante o gestore di un impianto deve:

1. Verificare la presenza delle suddette sostanze nel ciclo produttivo e relative emissioni

2. Produrre, in caso di sostanze presenti, una Relazione sulla possibilità/non possibilità di ridurre le emissioni

3. Trasmettere la Relazione agli enti competenti entro il 28 agosto 2021

4. Riverificare ogni 5 anni.

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