Amianto: pubblicato il D.Lgs. 213/2025 che aggiorna gli obblighi del D.Lgs. 81/2008

Category: Consulenza direzionale, Sicurezza e Prevenzione Incendi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna la disciplina del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori esposti ad amianto. Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026.  

L’intervento normativo rafforza alcuni passaggi operativi già presenti nel Testo Unico Sicurezza, introducendo obblighi più puntuali in tema di individuazione preventiva dei materiali contenenti amiantovalutazione del rischionotificamonitoraggio dell’esposizione e gestione dei casi di superamento del valore limite.  

Campo di applicazione più esplicito

Il decreto chiarisce che la disciplina sull’amianto si applica non solo alle attività tradizionalmente associate a manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e bonifica, ma anche ad altre lavorazioni nelle quali possa emergere un rischio di esposizione, tra cui attività estrattive o di scavo in pietre verdi e lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.  

Viene inoltre aggiornato il richiamo normativo alla classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A ai sensi del regolamento CLP.  

Verifica preventiva prima dei lavori

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda l’art. 248 del D.Lgs. 81/2008. Prima di intraprendere lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare l’eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 257/1992, la ricerca delle informazioni deve essere svolta presso i proprietari dei locali, altri datori di lavoro e altre fonti disponibili, compresi i registri pertinenti. In assenza di informazioni, è richiesto l’esame da parte di un operatore qualificato, con acquisizione del relativo esito prima dell’avvio dei lavori.  

Si tratta di un rafforzamento importante della fase pre-lavorativa, perché sposta in modo ancora più netto l’attenzione sulla verifica preventiva documentata del rischio amianto.  

Valutazione del rischio e priorità alla rimozione

L’aggiornamento dell’art. 249 prevede che, per qualsiasi attività che possa presentare rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro debba valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori, attribuendo priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.  

Lo stesso articolo modifica anche il regime delle esposizioni sporadiche e di debole intensità: in tali casi, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, resta escluso soltanto l’obbligo di notifica di cui all’art. 250.  

Notifica più strutturata e conservazione documentale fino a 40 anni

L’art. 250 riformulato conferma che la notifica all’organo di vigilanza deve essere presentata prima dell’inizio dei lavorie precisa che può essere trasmessa anche in via telematica. La notifica deve contenere almeno l’ubicazione del cantiere, il tipo e i quantitativi di amianto manipolati, le attività e i procedimenti applicati, le misure di protezione e decontaminazione, il numero dei lavoratori interessati con relativo elenco, i certificati di formazione, la data dell’ultima visita medica periodica, la durata dei lavori e le misure adottate per limitare l’esposizione, compreso l’elenco dei dispositivi da utilizzare.  

Il decreto introduce inoltre uno specifico obbligo di conservazione per 40 anni della documentazione relativa ai lavoratori indicata dall’art. 250, comma 2, lettera d).  

Monitoraggio dell’esposizione: nuove regole di misura

L’art. 253 stabilisce che, per garantire il rispetto del valore limite, il datore di lavoro deve effettuare a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, a integrazione, campionamento ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.  

Fino al 20 dicembre 2029, la misurazione delle fibre continua a essere effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase. Dal 21 dicembre 2029, il riferimento passa alla microscopia elettronica o a una metodologia equivalente o più accurata, secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina.  

Valore limite e sospensione immediata dei lavori

Il decreto conferma il valore limite di esposizione pari a 0,01 fibre per cm³, come media ponderata su 8 ore, e rafforza gli obblighi in caso di superamento. Quando il limite viene superato, oppure quando vi è motivo di ritenere che durante le lavorazioni siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dell’avvio dei lavori, con conseguente produzione di polvere di amianto, i lavori devono cessare immediatamente. La ripresa è consentita solo dopo l’adozione di misure adeguate di protezione.  

Impatti operativi per imprese e committenti

Dal punto di vista applicativo, il D.Lgs. 213/2025 richiede alle imprese una maggiore attenzione su tre fronti: verifica preventiva dei materialitracciabilità documentale e gestione tecnica dell’esposizione durante le lavorazioni. Per committenti, datori di lavoro, imprese esecutrici e soggetti coinvolti nella manutenzione o bonifica di edifici esistenti, diventa quindi essenziale impostare correttamente le attività preliminari, la valutazione del rischio e la documentazione a supporto.  

Idra supporta aziende e organizzazioni nell’analisi degli obblighi applicabili, nella verifica documentale e nell’adeguamento operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai contesti manutentivi, ai cantieri e alla gestione dei rischi specifici.

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