Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, il Decreto-legge n. 159/2025 introduce un ampio pacchetto di misure urgenti per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa la metà dei suoi 21 articoli è dedicata alla prevenzione, alla formazione e al potenziamento dei controlli.
Badge elettronico e “patente a crediti”
L’articolo 3 istituisce il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili ma estendibile ad altri settori a rischio.
Il badge sarà collegato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), che genererà automaticamente la tessera per i lavoratori registrati.
Viene inoltre rafforzata la vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sanzioni più severe e decurtazioni maggiori di crediti in caso di violazioni.
La notifica preliminare dei cantieri dovrà indicare anche le imprese in subappalto.
Formazione, prevenzione e RLS
L’articolo 5 introduce importanti novità in tema di formazione e aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), obbligatorio anche nelle imprese sotto i 15 dipendenti.
Tutta la formazione dovrà essere registrata digitalmente nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale, entrambi collegati al SIISL.
È inoltre prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento di alcol e tossicodipendenza.
Il decreto ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.
Accreditamento della formazione
Con l’articolo 6, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Conferenza Stato-Regioni dovrà aggiornare i criteri per l’accreditamento dei soggetti formatori, assicurando standard omogenei e qualità formativa elevata.
Sicurezza per studenti e alternanza scuola-lavoro
L’articolo 7 estende la copertura INAIL anche agli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Viene inoltre esclusa la possibilità di convenzioni per attività a rischio alto, a tutela dei giovani.
Norme tecniche UNI e standard internazionali
Con l’articolo 10, il decreto sostituisce il vecchio riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 con la più recente UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024.
Le norme UNI dovranno essere consultabili gratuitamente, favorendo la diffusione delle buone pratiche di sicurezza.
Digitalizzazione e sistema SIISL
L’articolo 14 conferma il SIISL come piattaforma centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, operativa dal 1° aprile 2026, con l’obiettivo di migliorare tracciabilità e sicurezza dei percorsi occupazionali.
Cultura della prevenzione e near-miss
L’articolo 15 introduce il tracciamento dei “mancati infortuni” (near-miss): le aziende dovranno adottare linee guida per raccogliere e analizzare gli incidenti sfiorati, così da prevenire quelli futuri.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
L’articolo 17 stabilisce che le visite di sorveglianza sanitaria rientrano nell’orario di lavoro, escluse quelle pre-assuntive.
Il medico competente viene valorizzato anche nella promozione di campagne di prevenzione oncologica e nella gestione dei casi di sospetto abuso di alcol o stupefacenti per mansioni a rischio.
Entro 12 mesi dovranno essere definiti i requisiti minimi delle strutture del medico competente.
Protezione civile e volontariato
L’articolo 18 estende la normativa su salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/08).
Sono previsti obblighi di formazione, informazione, addestramento e DPI, ma le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono assimilati ai luoghi di lavoro.
Le altre misure del decreto
Tra gli altri articoli figurano:
- Art. 1-2: revisione delle aliquote contributive INAIL e rete del lavoro agricolo di qualità;
- Art. 4: potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;
- Art. 8-9: borse di studio ai familiari di vittime del lavoro e adeguamento dell’età per l’assegno di incollocabilità INAIL;
- Art. 11-12: misure finanziarie e assunzioni di personale medico INAIL;
- Art. 13 e 16: coordinamento e semplificazione dei controlli e delle attività di prevenzione del SSN;
- Art. 19-20: disposizioni sul personale temporaneo e proroga dello stato di emergenza in Toscana.
Il Decreto-legge 159/2025 segna un passo avanti verso una sicurezza del lavoro più digitale, tracciabile e preventiva, con un forte ruolo attribuito a formazione, vigilanza e cultura della prevenzione.
La sua piena efficacia dipenderà però dai decreti attuativi e dal processo di conversione in legge entro la fine del 2025.