Pubblicato il Decreto Legge 159/25: importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro

Category: News, Sicurezza e Prevenzione Incendi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, il Decreto-legge n. 159/2025 introduce un ampio pacchetto di misure urgenti per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa la metà dei suoi 21 articoli è dedicata alla prevenzione, alla formazione e al potenziamento dei controlli.

Badge elettronico e “patente a crediti”

L’articolo 3 istituisce il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili ma estendibile ad altri settori a rischio.

Il badge sarà collegato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), che genererà automaticamente la tessera per i lavoratori registrati.

Viene inoltre rafforzata la vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sanzioni più severe e decurtazioni maggiori di crediti in caso di violazioni.

La notifica preliminare dei cantieri dovrà indicare anche le imprese in subappalto.

Formazione, prevenzione e RLS

L’articolo 5 introduce importanti novità in tema di formazione e aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), obbligatorio anche nelle imprese sotto i 15 dipendenti.

Tutta la formazione dovrà essere registrata digitalmente nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale, entrambi collegati al SIISL.

È inoltre prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento di alcol e tossicodipendenza.

Il decreto ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.

Accreditamento della formazione

Con l’articolo 6, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Conferenza Stato-Regioni dovrà aggiornare i criteri per l’accreditamento dei soggetti formatori, assicurando standard omogenei e qualità formativa elevata.

Sicurezza per studenti e alternanza scuola-lavoro

L’articolo 7 estende la copertura INAIL anche agli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Viene inoltre esclusa la possibilità di convenzioni per attività a rischio alto, a tutela dei giovani.

Norme tecniche UNI e standard internazionali

Con l’articolo 10, il decreto sostituisce il vecchio riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 con la più recente UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024.

Le norme UNI dovranno essere consultabili gratuitamente, favorendo la diffusione delle buone pratiche di sicurezza.

Digitalizzazione e sistema SIISL

L’articolo 14 conferma il SIISL come piattaforma centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, operativa dal 1° aprile 2026, con l’obiettivo di migliorare tracciabilità e sicurezza dei percorsi occupazionali.

Cultura della prevenzione e near-miss

L’articolo 15 introduce il tracciamento dei “mancati infortuni” (near-miss): le aziende dovranno adottare linee guida per raccogliere e analizzare gli incidenti sfiorati, così da prevenire quelli futuri.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

L’articolo 17 stabilisce che le visite di sorveglianza sanitaria rientrano nell’orario di lavoro, escluse quelle pre-assuntive.

Il medico competente viene valorizzato anche nella promozione di campagne di prevenzione oncologica e nella gestione dei casi di sospetto abuso di alcol o stupefacenti per mansioni a rischio.

Entro 12 mesi dovranno essere definiti i requisiti minimi delle strutture del medico competente.

Protezione civile e volontariato

L’articolo 18 estende la normativa su salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/08).

Sono previsti obblighi di formazione, informazione, addestramento e DPI, ma le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono assimilati ai luoghi di lavoro.

Le altre misure del decreto

Tra gli altri articoli figurano:

  • Art. 1-2: revisione delle aliquote contributive INAIL e rete del lavoro agricolo di qualità;
  • Art. 4: potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;
  • Art. 8-9: borse di studio ai familiari di vittime del lavoro e adeguamento dell’età per l’assegno di incollocabilità INAIL;
  • Art. 11-12: misure finanziarie e assunzioni di personale medico INAIL;
  • Art. 13 e 16: coordinamento e semplificazione dei controlli e delle attività di prevenzione del SSN;
  • Art. 19-20: disposizioni sul personale temporaneo e proroga dello stato di emergenza in Toscana.

Il Decreto-legge 159/2025 segna un passo avanti verso una sicurezza del lavoro più digitale, tracciabile e preventiva, con un forte ruolo attribuito a formazione, vigilanza e cultura della prevenzione.

La sua piena efficacia dipenderà però dai decreti attuativi e dal processo di conversione in legge entro la fine del 2025.

Share this post