Fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui, conformemente a quanto previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del CLP, l’UFI deve essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).
Il regolamento introduce le seguenti novità:
- le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881;
- valutare e considerare le prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’UFI soltanto nella SDS;
- l’UFI andrà riportato nella SDS delle miscele non imballate;
- viene introdotto il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
- si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
- vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
Il ns. Team di esperti è a disposizione per una valutazione preliminare, in riferimento al nuovo adempimento, dello stato di conformità della Tua Azienda, contattaci compilando il form sottostante.