NUOVA DIRETTIVA ATEX: DALLA 94/9/CE ALLA 2014/34/UE
Il 29 Marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Nuova Direttiva ATEX che prende il nome di ATEX 2014/34/UE.
La nuova norma armonizza le legislazioni degli stati membri dell’Unione Europea in merito a:
– Apparecchiature;
– Sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Vengono quindi indicati i requisiti e le procedure per stabilire le conformità dei prodotti.
Entrata in vigore
La nuova direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 30 Marzo 2014.
La direttiva ATEX 94/9/CE viene abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B (per l’Italia rispettivamente 1 settembre 1995 e 1 marzo 1996).
I cambiamenti avvenuti
Scopi principali dell’introduzione della nuova normativa sono:
– Miglioramento della credibilità del marchio CE;
– Agevolazione degli scambi di beni e servizi tra Stati Membri;
– Arricchimento dell’impianto normativo per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, per il miglioramento della qualità dell’attività da loro svolta.
Conformarsi alla direttiva ATEX 2014/34/UE
La direttiva ATEX pone due procedimenti per effettuare la valutazione della conformità dei prodotti:
- Controllo della produzione interna o marcatura autocertificazione CE. Il costruttore esegue la valutazione di conformità e documenta la valutazione in proprio. Il controllo interno della produzione si applica alle apparecchiature e dispositivi del gruppo II, categoria 3.
- Coinvolgimento di un Organismo Notificato, per gli apparecchi e i componenti di tali sistemi o dispositivi dei Gruppi I e II, categorie M1, M2, 1 e 2.
I prodotti immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016, e conformi alle precedenti direttive, non verranno ostacolati e potranno essere commercializzati sul territorio UE anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che consentirà ai fabbricanti e alle parti interessate di adattarsi alla nuova regolamentazione.
Conclusioni
La revisione della direttiva non ha portato a sostanziali modifiche dei contenuti tecnici delle norme stesse; nei testi sono più chiaramente evidenziati gli obblighi dei vari operatori della filiera, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Inoltre, è stato ampliato di molto l’articolo inerente le “definizioni”.
Si riporta di seguito il link per la lettura della direttiva ATEX 2014/34/UE:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0034&from=IT