Circolare di chiarimenti in materia di Diagnosi Energetica (Maggio 2015)
Allegato 3 – Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d.Lgs 102/2014
Le imprese che effettuano audit energetici, obbligatori o volontari, e che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001 anche se soggetti non obbligati alla diagnosi, hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente.
L’obbligo è in capo alle imprese e pertanto deve riferirsi a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento.
I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo, ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.
A questi risparmi dovranno essere scorporati quelli per i quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo.
I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata e comunicati attraverso la tabella sotto riportata solo se superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente.
La normalizzazione dei risparmi implica che il calcolo debba essere effettuato a parità di flusso di prodotti/servizi dei processi ante- e post-intervento.
La comunicazione dei risparmi dovrà essere effettuata mediante uno schema di rendicontazione adeguatamente compilato sulla base di un semplice algoritmo:
(Ca/Pa – Cp/Pp)*Pp
Dove:
Ca = consumo del vettore energetico considerato nell’anno precedente a quello rendicontato;
Pa = produzione nell’anno precedente a quello rendicontato;
Cp = consumo del vettore energetico considerato nell’anno rendicontato;
Pp = produzione nell’anno rendicontato.