A partire dal 1 giugno 2014 sarà obbligatorio munire gli impianti termici di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (art. 2 del decreto 10 febbraio 2014). Inoltre, come definisce l’art. 2 del decreto, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione (di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) su impianti termici di climatizzazione invernale (di potenza utile nominale maggiore di 10 kW) e di climatizzazione estiva (di potenza utile nominale maggiore di 12 kW), con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sarà obbligatorio avere il “rapporto di controllo di efficienza energetica”.
Integrazioni o dismissioni dell’impianto
Nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, l’aggiornamento del libretto deve essere avvenire nelle specifiche schede pertinenti l’intervento eseguito.
Nel caso, invece, di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, il responsabile dell’impianto deve conservare per almeno 5 anni dalla data di dismissione le relative schede.
Esoneri
Per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili (di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), non si applica l’obbligo del “rapporto di controllo di efficienza energetica”, ma solamente del possesso del “libretto di impianto per la climatizzazione”.
Integrazioni del Libretto
Qualsiasi integrazioni del libretto apportate dalle Regioni o dalle Province autonome (ai sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) saranno predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto.