Simone Tischler2025-07-02T11:11:01+02:00
La valutazione dei rischi ergonomici è uno degli aspetti centrali per una corretta gestione dei rischi nei luoghi di lavoro. Valutare e gestire attentamente la movimentazione manuale dei carichi, i movimenti ripetuti, le postazioni VDT e le posture nei luoghi di lavoro rende l’ambiente più confortevole e previene l’insorgenza di malattie professionali legate al sovraccarico biomeccanico.
Spesso, inoltre, le misure di miglioramento implementate dopo la valutazione hanno benefici sui ritmi di lavoro e sulla produttività. L’art. 15 del D. Lgs. 81/2008: “il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” è il primo tassello che il testo unico sulla sicurezza pone sull’ergonomia trovando nella sua articolazione altri chiari riferimenti come di seguito riportato:
- titolo III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale capo i – uso delle attrezzature di lavoro articolo 71 – obblighi del datore di lavoro;
- capo II– uso dei dispositivi di protezione individuale articolo 76 – requisiti dei dpi;
- titolo IV – cantieri temporanei o mobili capo ii – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota sezione ii – disposizioni di carattere generale articolo 111 – obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota;
- titolo VI – movimentazione manuale dei carichi capo i – disposizioni generali articolo 167 – campo di applicazione ;
- titolo VII – attrezzature munite di videoterminali capo ii – obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti articolo 174 – obblighi del datore di lavoro;
- allegato xiii prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri r allegato XXXIV videoterminali – requisiti minimi 3. interfaccia elaboratore/uomo.
Inoltre, la nuova “Direttiva Macchine” cita il concetto di ergonomia “requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute” del D.Lgs.27 Gennaio 2010 n. 17” 1.1.6. Ergonomia. Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell’ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell’operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell’operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l’interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell’operatore.
La raccolta dati disaggregati veicolati negli ambiti sopra riportati, diventa processo fondamentale per sviluppare la valutazione dei rischi e definire:
- Le misure di performance;
- gli obiettivi, in termini di attributi di usabilità;
- i problemi di usabilità;
- tempo di completamento del compito;
- numero di compiti completati per unità di tempo;
- Procedure di gestione del lavoro;
- Indicazioni posturali.